L’avvocato che non intenda rappresentare il cliente in un procedimento deve dare a questi tempestiva ed inequivoca comunicazione, con mezzi adeguati rispetto alla concreta situazione. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 6 maggio 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 6 febbraio 1995, n. 7