In evidenza
Contenuti recenti
- Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponenteLe dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o… Leggi tutto: Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
- Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso)In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata… Leggi tutto: Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione (che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso)
- L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parteL’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia… Leggi tutto: L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parte
- L’autentica ed uso di procura alle liti con firma apocrifaCostituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente attesti l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa, a nulla rilevando che l’avvocato stesso sia stato l’autore dell’apocrifo ovvero che si sia avvalso di un atto sempre apocrifo omettendo di accertare l’identità della persona che risultava aver rilasciato il mandato. Consiglio Nazionale Forense… Leggi tutto: L’autentica ed uso di procura alle liti con firma apocrifa
- La procura alle liti può essere contestata solo con querela di falsoL’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato -senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di… Leggi tutto: La procura alle liti può essere contestata solo con querela di falso
- Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenzaNel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto altrui al decoro e all’onore prevale il primo, salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose (Nel caso di specie, per sostenere… Leggi tutto: Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
- In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinareIl procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla… Leggi tutto: In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
- L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinareIl decreto penale di archiviazione non esplica i suoi effetti nell’ambito del procedimento disciplinare, stante la sua inidoneità ad escludere in radice la configurabilità delle violazioni deontologiche contestate. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 282 del 6 ottobre 2025
- La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)Il procedimento disciplinare, concluso con condanna dell’incolpato, è riaperto se, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF n. 2/2014). Pertanto, tale istituto non trova applicazione se: 1) il procedimento… Leggi tutto: La riapertura del procedimento disciplinare dopo l’assoluzione in sede penale con formula piena (per tutti o alcuni fatti)
- Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’avvocato dell’incolpatoNel procedimento disciplinare, il legittimo impedimento a comparire è regolato dall’art. 59 co. 1 lett. d) n. 3 L. n. 247/2012 e dall’art. 21 co. 2 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014 del Consiglio Nazionale Forense, i quali prevedono che il procedimento disciplinare si svolga anche in assenza dell’incolpato a meno che tale assenza non… Leggi tutto: Sul rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale dell’avvocato dell’incolpato
- Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”, o comunque di disporre d’ufficio la prova testimoniale e neppure deve confutare esplicitamente le tesi non accolte, né effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da… Leggi tutto: Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di “presentare una propria lista testimoniale”
- Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocatoCostituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdf, nonché dell’art. 41 cdf allorché la controparte sia assistita da un Collega (Nel caso di specie, l’avvocato aveva… Leggi tutto: Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato
- La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle proveIl principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il… Leggi tutto: La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove
- Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata imponeIl divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri,… Leggi tutto: Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
- L’archiviazione penale non ha efficacia di giudicato in sede disciplinareIl decreto penale di archiviazione del procedimento non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025 NOTAIn senso conforme, da ultimo, CNF n. 211/2025, CNF n. 429/2024, CNF n. 344/2024.