I protocolli locali non possono penalizzare gli avvocati fuori Foro

Pur assunti per fini di buona amministrazione e nell’ambito della leale cooperazione istituzionale tra COA e uffici giurisdizionali, i regolamenti, i protocolli e le intese locali (come da prassi proliferata soprattutto negli ultimi anni, inizialmente per far fronte all’emergenza pandemica) non devono costituire ostacolo al libero esercizio dell’attività professionale da parte del singolo avvocato, in ossequio ai generali principi di par condicio, libera circolazione e concorrenza, di talché l’iscrizione ad un determinato COA circondariale non può assurgere ad elemento discriminante o, comunque, penalizzante ai fini dell’esercizio pieno dell’attività professionale da parte degli avvocati fuori Foro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 22 Marzo 2024 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 22 Giugno 2023 (cancellazione amm.va)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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