Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). In particolare, anche al fine di garantire la concentrazione della predetta giurisdizione dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, tale principio si applica pure alle impugnazioni relative ad “ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento” (art. 15, co. 1, lett. n, L. n. 247/2012), come ad esempio l’elenco dei curatori speciali dei minori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 87 del 22 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 22 Marzo 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 22 Giugno 2023 (cancellazione amm.va)
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