Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite nel procedimento.
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Procedimento disciplinare: i verbali d’udienza non devono essere notificati all’incolpato non comparso
Come si evince dalle lettere l) e m) dell’art. 59 L. n. 247/2012 e dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, non sussiste alcun obbligo di notificare all’incolpato il verbale dell’udienza, giacché le deliberazioni del Consiglio distrettuale di disciplina sono tutte pubblicate mediante deposito presso gli uffici di Segreteria.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 3/2026. -
Rinvio dell’udienza disciplinare per concomitante impegno professionale: escluso il legittimo impedimento se l’incolpato è un codifensore
Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Infatti, non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento – altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare – quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) ‘prevalente’ impegno difensivo. Conclusivamente, l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 102/2024. -
Procedimento disciplinare: la notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente
La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 126/2025, CNF n. 239/2024, CNF n. 46/2023, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021. -
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
In ottemperanza ai più elementari principi che governano, sia nel procedimento civile che in quello penale, la ricerca della prova dei fatti dedotti nel procedimento, la sola accusa formulata dall’esponente, non suffragata, poi, da congrua documentazione e/o da dichiarazioni testimoniali rese da terzi disinteressati, è da ritenersi insufficiente al fine di comprovare la responsabilità dell’incolpato, anche se quest’ultimo nulla ha fatto per difendersi dalle accuse. Le accuse, infatti, vanno provate, non solo formalizzate sulla scorta di una doglianza di parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 139 del 8 aprile 2026
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →) è illecito di natura permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Minervini), sentenza n. 139 del 8 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 14701/2025, CNF n. 245/2025, CNF n. 102/2025. -
La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026
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Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti
Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026
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Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026