Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta solo al professionista iscritto e al p.m. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pordenone […]