Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Mancata autorizzazione preventiva – Violazione – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che ometta di dare il rendiconto delle somme ricevute e incassi somme di pertinenza del proprio cliente, senza richiederne la preventiva autorizzazione, pone in essere una condotta contraria ai doveri di probità, lealtà e correttezza, venendo a ledere non solo la propria dignità professionale, ma anche il prestigio dell’intera classe forense, ed è meritevole della sanzione della sospensione. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese del 16 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Arle), sentenza del 18 settembre 1995, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 18 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 16 Settembre 1991
Giurisprudenza CNF

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