Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisioni del C.d.O. – Legittimazione attiva – Ricorso presentato da un terzo – Inammissibilità.

Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, la legittimazione attiva a ricorrere al C.N.F. avverso le decisioni del C.d.O. spetta solo al professionista iscritto e al p.m. Non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pordenone del 25 marzo 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Tizzani), sentenza del 18 settembre 1995, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 18 Settembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 25 Marzo 1994
Giurisprudenza CNF

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