Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato

Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 41 del 26 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 19
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24268 del 10 Settembre 2024 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment