Il COA di Vicenza formula quesito avente ad oggetto la possibilità per una Società tra Avvocati, di cui all’art. 4 bis della Legge 247/2012, di partecipare eventualmente ad un’associazione professionale tra Avvocati ex art. 4 della medesima Legge.

Sul punto il Consiglio Nazionale Forense si è espresso con parere del 23 settembre 2022, che si trascrive integralmente:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini richiede “se è possibile che una STA costituita nelle forme della S.r.l. uninominale, regolarmente iscritta nella apposita sezione dell’Albo Avvocati, possa a sua volta costituire una aggregazione nella forma dello studio legale associato di cui sono componenti la predetta STA con unico socio e l’Avvocato che di quella Società è unico socio. Ovvero se è correttamente costituito lo studio legale associato dove i due componenti convergano sostanzialmente nella medesima persona, socio unico e legale rappresentante della STA, costituita nelle forme della S.r.l. uninominale e Avvocato persona fisica iscritta all’Albo Ordinario”.
Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue. Innanzitutto, l’art. 4 della Legge n. 247/2012, rubricato “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari”, dispone, al comma 1, che: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario”;
Tale precetto inderogabile, dunque, individua uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA; ed infatti, l’incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società, così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società).
Nelle STA, dunque, l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene derogato e modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
Pertanto, proprio la natura speciale della normativa in tema di STA impone un’attenta valutazione in merito a sovrastrutture che, nella sostanza, pongano ingiustificati limiti al principio della piena personalità della prestazione.
Ebbene, da quanto innanzi emerge una chiara criticità correlata alla fattispecie oggetto del quesito.
In particolare, ove si ammettesse la possibilità che una STA partecipi ad una associazione
professionale tra avvocati, ci si troverebbe dinanzi ad una associazione professionale in cui l’incarico professionale viene conferito ad una STA, la quale, a sua volta, dovrebbe scegliere il proprio socio deputato a eseguirlo; in tal modo, però, si creerebbe un modello che viola il divieto – prescritto all’art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l’incarico e chi lo esegue (e secondo cui, nelle associazioni tra avvocati, l’incarico professionale deve essere sempre conferito all’avvocato in via personale, senza possibilità che l’associato nominato possa, a sua volta, nominare il professionista deputato ad eseguire l’incarico).
Peraltro, va anche aggiunto che la natura unipersonale della STA costituita per il tramite del tipo s.r.l. e che si ipotizza partecipata da un unico socio-avvocato non permette affatto di superare il vulnus succitato, in quanto lo strumento societario capitalistico (quale è la s.r.l.) rappresenta, per l’appunto, un modello organizzativo (programmatico) che prescinde dall’intuitus dei soci che ne detengono le partecipazioni; ed infatti, in tali tipi di società le modifiche soggettive (modifica della persona del socio) non costituiscono una modifica dell’atto costitutivo.
Ne deriva che è ben possibile che una STA costituita nelle forme della s.r.l. possa veder modificata nel tempo la propria compagine sociale – sempre rispettando i requisiti strutturali tipizzati all’art. 4-bis della Legge n. 247/20121 – in maniera “naturale” (a mezzo circolazione della quota inter vivos ovvero mortis causa); la STA (s.r.l.) e l’avvocato-persona fisica sono due distinti soggetti di diritto, sicché la partecipazione di una STA ad una associazione tra avvocati impedirebbe all’assistito di conferire l’incarico all’avvocato in via personale.
Né tanto meno può militare in senso opposto la lettera del secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 247/2012, a mente del quale: “Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti”.
Ebbene, se è vero che anche le STA sono iscritte all’albo forense, è altrettanto vero che tale norma, nel risultare successiva rispetto a quella citata in tema di divieto di dissociazione, è rivolta a legittimare la partecipazione alle associazioni solo a liberi professionisti persone fisiche, di modo che va letta nel senso che: possono partecipare alle associazioni tra avvocati “oltre ai liberi professionisti iscritti all’albo forense”, anche altri appartenenti alle categorie individuate con regolamento ministeriale.
D’altronde, una simile soluzione, da un lato, bene si sposa con la funzione propria del divieto di dissociazione e, dall’altro, trova conferma nel contenuto del D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. L’art. 2 del citato D.M., infatti, consente la partecipazione ad associazioni tra avvocati solo a “liberi professionisti” e non a strutture societarie, il che dimostra come la ratio della norma sia quella di strutturare le associazioni come appannaggio delle persone fisiche-liberi professionisti.
Insomma, la soluzione resa non pare affatto limitativa dei diritti del professionista-avvocato, il quale ha uno spettro di possibilità sufficientemente chiaro ed ampio: – esercitare la professione in forma individuale; – partecipare ad una associazione tra avvocati; – partecipare ad una STA. Le due ultime collettività organizzate, in ragione delle rispettive caratteristiche, non possono essere vasi comunicanti (si cfr., al riguardo anche il parere CNF n. 18 del 19 febbraio 2021), il che, lungi dall’implicare compressioni ai diritti degli avvocati, permette di evitare qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo che, nella sostanza, possa potenzialmente svilire il filo rosso che lega organizzazione e personalità della prestazione.
Alla luce di quanto innanzi, non si può sostenere ammissibile che una STA – anche se costituita nelle forme della S.r.l. uninominale – possa partecipare ad una associazione professionale tra avvocati.”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 19 aprile 2024

  1. L’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo, tra l’altro e quanto ai requisiti organizzativi necessari: – che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società; – il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1); – che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”; – che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. ↩︎

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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