Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Comunicazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine contenente un richiamo ufficiale – Natura di avvertimento della predetta comunicazione – Mancata audizione dell’interessato – Nullità – Sussiste.

La comunicazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, indirizzata ad un avvocato e contenente l’espressione «Il presente ha valore di richiamo ufficiale deciso dal Consiglio nella seduta del …», assume la natura della sanzione disciplinare dell’avvertimento, prevista dall’art. 40 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.
Per altro, tale sanzione dell’avvertimento, inflitta per mezzo di un provvedimento presidenziale, deve considerarsi nulla per la mancata audizione dell’incolpato. (Accoglie ricorso contro comunicazione Presidente Consiglio Ordine Camerino, 2 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera del 02 Giugno 1993
Giurisprudenza CNF

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