Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Convocazione dell’assemblea – Discrezionalità del Consiglio dell’Ordine – Condizioni.

La scelta dell’ora per la convocazione dell’assemblea per le elezioni forensi è lasciata alla discrezionalità del Consiglio che decide la convocazione, e non è censurabile dal Consiglio Nazionale Forense se non quando possa ragionevolmente ritenersi che essa abbia influito sui risultati dell’elezione, nel senso che essa possa aver costituito (avendo riguardo ai comportamenti ed agli impegni quanto meno di una parte consistente degli iscritti) un impedimento alla partecipazione all’assemblea. (Dichiara inammissibile reclamo contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 13 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Ottobre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 13 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

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