Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 51 del R.D.L. 1578/1933 decorre dal giorno dell’udienza di precisazione delle conclusioni davanti al G.I., nell’ipotesi in cui l’incolpazione faccia carico all’avvocato di avere omessa la costituzione in giudizio. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 ottobre 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di […]