La rinuncia all’impugnazione produce la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo necessario a tal fine la sua accettazione da parte del Consiglio dell’Ordine che è «parte del giudizio di gravame davanti al Consiglio nazionale». La successiva manifestazione di volontà del rinunciante, tesa a porre nel nulla il precedente atto di rinuncia, non è idonea […]