Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa informazione – Trattenimento di somme ricevute – Sospensione.

Costituisce violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza il comportamento dell’avvocato che si rifiuta di mostrare al cliente gli assegni inviatigli da una compagnia di assicurazione e che dichiara falsamente allo stesso di aver ricevuto una somma pari alla metà di quella effettivamente riscossa (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Castrovillari, 12 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 4 giugno 1993, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 04 Giugno 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 12 Dicembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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