L’art. 18 R.D. 30 gennaio 1942, n. 12 sull’ordinamento giudiziario stabilisce l’incompatibilità del magistrato ad esercitare le proprie funzioni nel luogo in cui un parente sino al secondo grado o un affine in primo grado esercitano l’attività forense. Tale disposizione – proprio perché prevista dall’ordinamento giudiziario – riguarda unicamente il magistrato, ma non l’avvocato, il […]