Per quanto attiene l’ultimo comma dell’art. 3 D.P.R. 1578/1933 e precisamente la limitazione posta in ordine all’attività degli avvocati e procuratori dipendenti da uffici legali di enti pubblici o comunque soggetti a tutela e vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, la ratio non va ravvisata soltanto nell’opportunità che detti professionisti possano accaparrarsi in […]