L’art. 3, secondo comma del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578 dispone che l’esercizio della professione di avvocato e procuratore è « incompatibile con qualunque impiego ed ufficio retribuito, con lo stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni… ed in genere di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza […]