Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera del Consiglio dell’Ordine – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Termine – Scadenza – Inammissibilità del ricorso.

L’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, stabilisce che contro la delibera del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare l’interessato ed il P.M. presso il Tribunale possono proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dal ricevimento della notificazione del provvedimento.
Il ricorso proposto oltre il termine di cui sopra è pertanto tardivo e deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 31 dicembre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CARANCI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Gennaio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 31 Dicembre 1987
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment