Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principio di lealtà e correttezza – Rapporti con la Cassa Nazionale di assistenza e previdenza di avvocati e procuratori – Omessa comunicazione ai sensi dell’art. 17 della legge 576/1980 – Infrazione disciplinare – Avvertimento.

La disciplina contenuta nell’art. 5 della legge n. 576 del 1980 crea un’ipotesi di infrazione disciplinare senza lasciare margine di discrezionalità, se non nell’applicazione della sanzione. L’omessa comunicazione ai sensi dell’art. 17 della legge 57611980, anche se dovuta a mera negligenza, costituisce pertanto e comunque infrazione disciplinare. Nella fattispecie l’infrazione è stata sanzionata con l’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 25 marzo 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 26 Gennaio 1989 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 25 Marzo 1988 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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