Il quesito (del COA di Torino) concerne la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“Al riguardo va premesso che il titolo di professore universitario suppone l’inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge.
Va soggiunto che ai sensi dell’art. 17, 1° comma del vigente codice deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità (1° comma).
Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nel quale quest’ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l’interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l’anno), senza che esse siano conseguenza dell’inserimento in ruolo.
Una dicitura che non accompagnasse all’ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l’assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d’ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz’altra limitazione, stia a significare che l’interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.
D’altra parte, traducendosi l’espletamento delle funzioni collegate al contratto in un’attività didattica, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un’informazione che, attraverso l’indicazione del titolo di professore, dia conto dell’esercizio in atto di attività didattica.
Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l’avvocato interessato dovrà, a misura che intenda esporre il titolo di professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del predetto contratto e non oltre.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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