Il quesito (del COA di Massa) verte sulla possibilità di concedere l’iscrizione all’albo degli avvocati ad un soggetto che abbia rivestito la qualifica di segretario comunale, in quanto rivestente qualifica corrispondente a quella di dirigente superiore dell’Amministrazione civile dello Stato, ai sensi del D.P.R. 749/1972.

“Il quesito adombra la possibilità di una lettura assai estensiva delle norme sull’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati.

In particolare ci si deve riferire all’art. 30, R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto.
Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.
Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche, presenti o passate, a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment