Il quesito (del COA di Pisa) recita: “nel caso di avvocato docente universitario c.d. “a tempo pieno”, iscritto nell’Elenco speciale di cui all’art. 11, DPR 382/1980, e qualora si ritenga che in capo al medesimo residui un pur limitato jus postulandi, deve il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dare comunicazione all’Amministrazione universitaria di appartenenza dei provvedimenti disciplinari limitativi dell’esercizio dell’attività professionale consentita?”

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“Non è legislativamente previsto alcun obbligo per il Consiglio dell’Ordine di effettuare comunicazione delle sanzioni alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
Deve ritenersi, tuttavia, fondata la facoltà, per il Consiglio stesso di comunicare la circostanza, e ciò in applicazione del generale principio di collaborazione tra Amministrazioni.
Non si può trascurare, tra l’altro, che l’Università detiene un interesse differenziato e qualificato alla conoscenza di una sanzione relativa ad un proprio dipendente, poiché questi conserva un residuale jus postulandi e proprio a beneficio dell’Ateneo, che deve quindi poter godere in maniera piena ed illimitata del proprio diritto alla difesa.
La circostanza di fatto che il soggetto non abbia mai assunto incarichi nell’interesse dell’ente non può avere rilevanza, posto che l’Università potrebbe legittimamente deliberare di affidare un incarico difensivo senza particolari formalità e senza che siano necessari precedenti in tal senso.
In applicazione dei principi poc’anzi esposti deve ritenersi sussistente l’obbligo, per il Consiglio, di comunicare i dati relativi a sanzioni disciplinari richiesti in via autonoma dall’Università.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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