Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede “se l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato sia limitata al solo elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza dell’Avvocato o se, alla luce della disposizione normativa di cui al terzo comma dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., sia legittimo iscrivere anche nel proprio Elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell’Elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza”.

L’art. 80 del d.P.R. 115 del 2002 stabilisce i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I primi due commi stabiliscono i criteri generali (difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo e, in caso di giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); il terzo comma, il regime derogatorio (il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2).
L’art. 81 del citato d.P.R. stabilisce, poi, che l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato è deliberato dal consiglio dell’ordine che valuta, tra gli altri requisiti, che l’istante sia iscritto all’Albo degli avvocati da almeno due anni. L’interpretazione sistematica dell’art. 81 porta a ritenere che il consiglio dell’ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco è quello cui appartiene l’avvocato istante.
Il combinato disposto delle disposizioni richiamate consente, pertanto, di concludere che al quesito debba essere data risposta negativa con la conseguenza che il consiglio dell’ordine può disporre l’inserimento nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all’Albo che tiene.
Né vale a sostenere il contrario il richiamo all’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. il cui terzo comma è perfettamente in linea con il regime derogatorio di cui al comma terzo dell’art. 80 del citato d.P.R. nella parte in cui prevede la facoltà e non anche l’obbligo che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato “può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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