Il COA di Torino chiede di sapere se possano ritenersi esonerati dall’obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell’Ufficio per il processo.

La sospensione obbligatoria prevista dall’articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall’articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all’articolo 20 della legge 247/2012. Pertanto, come previsto dall’articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo per la durata della sospensione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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