Il quesito (del COA di Rovereto) riguarda la possibilità per un Consiglio, nel silenzio della normativa sulle elezioni dei Consigli dell’Ordine, di stabilire un termine perentorio per presentare candidature all’ufficio di Consigliere. Si chiede, ove si ammetta tale facoltà, se il voto dato a soggetto non presente tra le candidature presentate, possa considerarsi nullo.

La Commissione, dopo ampia discussione, fra propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).
Ciò premesso, non può considerarsi legittima una forma di limitazione del diritto elettorale attivo o passivo nel silenzio della legge, dovendo perciò essere garantita la facoltà di esprimere il proprio voto per qualunque iscritto all’albo e quella di presentare la propria candidatura senza limiti perentori di tempo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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