Il quesito (del COA Piacenza) riguarda la possibilità, per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (nel caso di specie sul tema della sicurezza alimentare), nel quale vengano indicati i dati e le qualifiche dell’iscritto e di un suo praticante e che offra servizi di informazione periodica agli iscritti ad un’apposita “mailing list”.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“In conformità alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e in coerenza con gli interventi apportati al codice deontologico per meglio inquadrare la fattispecie della realizzazione di siti internet da parte di professionisti iscritti, è opportuno distinguere chiaramente l’attività dell’avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa in quanto cultore o semplice appassionato di una determinata materia.
Se questo secondo tipo di condotta deve essere libero e non vi è alcuna autorità del Consiglio dell’Ordine ad estendere la propria cognizione nel dominio della vita privata del professionista, deve essere però garantito che le iniziative di tipo scientifico, para-scientifico o informativo non nascondano un’elusione dei limiti alla pubblicità del professionista e, a fortiori, che non rappresentino una forma di accaparramento di clientela (artt. 17 e 19 cod. deont.).
Ove l’iscritto dia luogo a forme di commistione tra scopi informativi o di studio e fini di promozione dell’attività forense, segnatamente accostando il nome o i recapiti dello studio legale a contenuti diversi ed eterogenei, tale contegno può verosimilmente rappresentare violazione dei doveri deontologici, e dunque essere passibile di azione disciplinare.
Nel caso proposto il professionista dovrà optare chiaramente tra la propria veste di avvocato (realizzando, nel qual caso, un sito a carattere chiaramente illustrativo dell’attività dello studio legale) e quella di cultore della materia della sicurezza alimentare. Se intende interessarsi di tale secondo profilo, tuttavia, potrà elencare i propri titoli accademici o professionali ma dovrà rigorosamente omettere ogni informazione che possa rinviare all’esistenza o all’attività dello studio legale, tanto all’interno delle pagine del sito quanto nelle eventuali comunicazioni elettroniche con gli utenti del sito stesso.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 35 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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