Il quesito (del COA di Melfi) verte, in tema di pratica forense, sulla possibilità di computare il periodo di pratica svolto precedentemente alla interruzione ultrasemestrale ad ulteriore periodo di completamento dei due anni previsti dalla legge, svolto dopo detta interruzione.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve confermarsi quanto già affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva (vedasi, tra l’altro, n. 106 del 1996, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, p. 115 ss.), ossia che l’interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l’aspirante avvocato dovrà reiscriversi nel registro dei praticanti.
A diversa interpretazione osta la lettera dell’art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto».”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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