Il quesito (del COA di Roma) riguarda l’applicabilità agli avvocati iscritti nell’Elenco speciale delle norme, contenute nel D. Lgs. n. 28/2010, che prevedono l’obbligo per il difensore di informare il proprio assistito della possibilità di accedere al percorso della mediazione facoltativa prima di agire o resistere in giudizio.

Il Consiglio dell’Ordine remittente formula il presente quesito, ponendosi il dubbio che gli avvocati dipendenti di enti pubblici possano essere esclusi dall’obbligo d’informativa, segnatamente per non essere ad essi applicabile la prevista sanzione dell’annullabilità del mandato, stante il rapporto “organico” che lega tali professionisti all’ente d’appartenenza
Ritiene questa Commissione che, pur nell’incertezza interpretativa, l’obbligo di informativa debba sussistere anche in capo agli avvocati degli Enti pubblici, qualora il difensore non sia un appartenente al libero Foro ma faccia parte dell’Ufficio legale interno con piena facoltà di patrocinio.
Infatti, si deve tener presente che la ratio di fondo della previsione di legge è quella di favorire l’informazione circa lo strumento alternativo alla giurisdizione costituito dalla mediazione.
L’art. 4 del D. Lgs. n. 28/2010, oltre a disporre nel senso della possibile impugnativa negoziale, stabilisce che “Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. Da questo si trae che permane comunque un contenuto precettivo della disposizione, indipendente dalla sanzione dell’annullabilità del mandato.
Si ritiene dunque che, ogni qualvolta si verta in materia di diritto disponibile (salvo le materie sottratte, come il contenzioso del lavoro), l’avvocato debba farsi carico d’informare l’assistito dell’obbligo o della facoltà di adire il procedimento di mediazione: e questo anche nei casi in cui il rapporto con quest’ultimo sia per così dire “organico” e non occasionale. Si consideri infine che un analogo (sia pur necessariamente più generico) obbligo di informazione grava sull’avvocato ai sensi dell’art. 40 del cod. deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 28 marzo 2012, n. 6

Quesito n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 6 del 28 Marzo 2012
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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