Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede di sapere se la carica di Presidente di una Associazione “onlus”, ovverosia senza scopo di lucro, costituisca una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi della previsione recata dall’art. 3, comma 1, del R.D. n. 1578/1933.

Come è noto, le cosiddette ONLUS, ovverosia le “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” hanno trovato regolamentazione nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997; la succitata norma della vigente legge professionale sancisce, invece, l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con “l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui.”.
Il quesito, pertanto, si pone nei seguenti termini: una ONLUS svolge o meno attività commerciale? La mancanza, infatti, del fine di lucro si pone in posizione secondaria e non influente sulla soluzione del quesito, atteso che, di per sé, il commercio configura un’attività fondata sullo scambio di merce e/o servizi con equivalenti, ovvero con denaro. Non presuppone necessariamente, però, il fine di lucro.
Orbene, posto quanto sopra, va osservato che il sovrarichiamato art. 10 consente alle ONLUS di svolgere attività non lucrative in svariati settori, per l’esclusivo perseguimento di scopi di solidarietà sociale. La medesima norma prevede altresì, alla lettera d) del comma 1, “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ..” ed alla successiva lettera e) “l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione..”.
Ancora, al successivo comma 2, la norma richiama “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie..”.
Pare pacifico, quindi, che le ONLUS possano svolgere attività commerciale ed in tal senso si sono pronunciate anche le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 24883 del 2008, secondo la quale lo svolgimento di attività remunerata non è incompatibile con i fini di solidarietà di una Onlus.
Per le ragioni dianzi esposte, si deve ritenere che l’esercizio della professione forense sia incompatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933, con la carica di Presidente di una associazione non lucrativa (ONLUS), qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza ma consentano l’esercizio di poteri gestionali.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 5

Quesito n. 103

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 28 Marzo 2012
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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