La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

All’avvocato dipendente dell’ente pubblico – iscritto nell’Elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 – si applicano tutte le norme in materia di ordinamento e deontologia professionale, ivi compreso – in linea di principio – l’articolo 24 del Codice deontologico forense, in materia di conflitto di interessi.
Nel caso concreto, tuttavia, la previsione relativa al conflitto di interessi deve essere bilanciata tanto con il diritto inviolabile di difesa dell’avvocato dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro quanto con l’equivalente diritto dell’ente di potersi difendere in giudizio avvalendosi del proprio ufficio legale, nonché di proseguire giudizi eventualmente già avviati. Pertanto, l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse non potrà essere valutata in astratto in relazione alla sola esistenza di una controversia di lavoro tra il dipendente dell’ente e l’ente medesimo, bensì in concreto e dunque con riferimento alle caratteristiche dell’oggetto del mandato di volta in volta conferendo o conferito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 19 aprile 2024

Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment