Il quesito (del COA di Ferrara) verte sulla sussistenza di causa di incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e l’iscrizione nella Camera di commercio quale unico socio accomandatario di una società commerciale “attualmente inattiva”.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Deve ritenersi che l’iscritto in argomento versi in situazione di incompatibilità e sia tenuto a rimuoverla, pena l’avvio del procedimento di cancellazione, a nulla rilevando la circostanza di fatto dell’attuale inattività della società; il Consiglio nazionale forense ha avuto modo di pronunziarsi su fattispecie analoga in sede giurisdizionale, statuendo che “L’avvocato che, in violazione dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto (CNF, 16 maggio 2001 n. 85).”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 20 febbraio 2008, n. 11

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 20 Febbraio 2008
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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