Il quesito (del COA di Bari) concerne la sussistenza o meno del diritto in capo al procuratore della parte vittoriosa di ottenere dal convenuto soccombente il riconoscimento delle spettanze relative alle attività ulteriori compiute per il soddisfacimento dei diritti dell’assistito, dopo sentenza che abbia disposto la compensazione totale delle relative spese processuali.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Il quesito deve ritenersi inammissibile, poiché non attiene alla materia dell’ordinamento forense bensì a quella del diritto processuale. L’attività della Commissione consultiva mira a fornire un orientamento unitario agli Ordini circa questioni di competenza delle istituzioni dell’Avvocatura, mentre in campo strettamente processuale non sussiste, ai sensi di legge, una competenza specifica.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 20 febbraio 2008, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 20 Febbraio 2008
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment