Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ha posto i seguenti quesiti: 1) Se, alla luce dell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, debba ritenersi che, trascorso il periodo di cinque anni e sei mesi, equivalenti, i sei mesi, all’arco temporale minimo che deve decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ed i cinque anni al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, venga meno il diritto del praticante a mantenere l’iscrizione nel relativo registro; 2) Se, decorso il suddetto periodo di cinque anni e sei mesi, il COA debba procedere d’ufficio all’apertura del procedimento di cancellazione del praticante; 3) Come possano conciliarsi “i due diversi termini stabiliti nell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, l’uno di anni sei dall’inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, l’altro di cinque anni e sei mesi mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l’iscrizione nel registro dei praticanti.”.

Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
Vanno preliminarmente richiamate le norme di riferimento recate dalla Legge n. 247/2012.
L’art. 41, co. 12, prevede che, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel relativo registro, il praticante possa esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica. L’esercizio di detta facoltà è subordinato, in esecuzione di quanto previsto al successivo comma 13, lett. a), in base al quale il Ministero della Giustizia disciplina con proprio decreto “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine”, al rilascio, ai sensi dell’art. 9 del D.M. N. 70/2016, della specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine che ne ha ricevuto richiesta. L’art. 41, co. 12, poi, prescrive che l’abilitazione al patrocinio anzidetto ha efficacia per non più di cinque anni.
L’art. 17, co. 10, lett. b) prescrive che la cancellazione dal registro praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
L’art. 17, co. 11, lett. b) stabilisce, infine, che gli effetti della cancellazione dal registro si hanno “automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
Le conseguenze che si traggono dalle norme anzidette sono, ad avviso della Commissione, le seguenti.
La durata massima del praticantato è di sei anni. È infatti evidente che, non potendo più essere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica decorso tale arco temporale, la pratica stessa (e, quindi, l’iscrizione del laureato in giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo alcuno.
La richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.
Qualora l’abilitazione al patrocinio sostitutivo venga rilasciata dal Consiglio dell’Ordine prima della scadenza dei sei anni, l’iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di cinque anni ai sensi dell’art. 41, co. 12, ma non oltre la succitata scadenza di sei anni dall’iscrizione nel registro praticanti. Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall’art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il sesto anno dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione automatica.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 20 Settembre 2017
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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