Il COA di Torino formula quesito in merito all’incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria.

Come riportato nel quesito, l’articolo 4, comma 9 del d. lgs. n. 37/2021 prevede che: “L’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.”. Tale disposizione si applica, come previsto dall’articolo 15-bis del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1 gennaio 2023.
Come ricordato nello stesso quesito, l’orientamento maturato in sede consultiva consentiva -già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 37/2021 – l’iscrizione dell’avvocato nel Registro degli agenti sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivestisse il carattere della continuità e della professionalità (cfr. pareri 3/2020 e 20/2019).
A seguito dell’entrata in vigore della disposizione richiamata – norma speciale successiva che deroga, come tale, alla norma generale di cui all’articolo 18 della legge n. 247/12 – deve ritenersi che, stante l’esplicita qualifica di compatibilità operata dal legislatore delegato, l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa esercitare tale attività anche in deroga alle specifiche cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/12. Resta ferma, ovviamente, la soggezione dell’avvocato alle rimanenti disposizioni ordinamentali e deontologiche.

Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 19 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 19 Aprile 2024
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment