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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ha posto i seguenti quesiti: 1) Se, alla luce dell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, debba ritenersi che, trascorso il periodo di cinque anni e sei mesi, equivalenti, i sei mesi, all’arco temporale minimo che deve decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ed i cinque anni al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, venga meno il diritto del praticante a mantenere l’iscrizione nel relativo registro; 2) Se, decorso il suddetto periodo di cinque anni e sei mesi, il COA debba procedere d’ufficio all’apertura del procedimento di cancellazione del praticante; 3) Come possano conciliarsi “i due diversi termini stabiliti nell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, l’uno di anni sei dall’inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, l’altro di cinque anni e sei mesi mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l’iscrizione nel registro dei praticanti.”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-pescara-ha-posto-i-seguenti-quesiti-1-se-alla-luce-dellart-17-co-10-lett-b-legge-n-247-2012-debba-ritenersi-che-trascorso-il-per/