Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede se, in considerazione del divieto di cui al comma 1, 2° periodo dell’art. 4 bis c.2 della Legge Professionale, che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, sia possibile l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti sono, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4 bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

Chiavi di ricerca:
- numero: 20
- anno: 2021
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede se, in considerazione del divieto di cui al comma 1, 2° periodo dell’art. 4 bis c.2 della Legge Professionale, che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, sia possibile l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti sono, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4 bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 19 Marzo 2021
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment