Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede se, in considerazione del divieto di cui al comma 1, 2° periodo dell’art. 4 bis c.2 della Legge Professionale, che vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, sia possibile l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti sono, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, pur nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4 bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
(i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
(ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
(iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
(iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
(v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
(vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
(vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
(viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
2. Ebbene, il divieto di partecipazione ad una STA da parte di società fiduciarie, trust o per interposta persona si giustifica nella prospettiva di evitare una interposizione fittizia che impedisca per un verso di verificare il reale titolare della partecipazione e, per altro verso, di snaturare le caratteristiche funzionali della STA; e ciò, vale sia per il “socio finanziatore”, sia (e a maggior ragione) per il “socio professionista”.
Ciò posto, fermi i limiti innanzi indicati (in primis, in termini di partecipazione a capitale), il socio finanziatore può ben essere una società, purché non si tratti di società fiduciaria (di cui alla legge n. 1966/1939 e ss.mm.) ovvero di una società che si ponga come mero titolare apparente della partecipazione, dietro la quale vi sia un reale diverso titolare che ne esercita di fatto i diritti sociali. Si badi che quest’ultimo caso non può essere oggetto di immediata percezione, di talché la violazione del divieto può essere desunta solo all’esito della valutazione del reale andamento della STA.
Ne deriva che non può certamente ritenersi che una qualsivoglia società che voglia porsi come finanziatore di una STA sia, per ciò solo, un “socio apparente”. Al contrario, una simile interposizione potrebbe emergere nel corso dell’esercizio dell’attività della STA; tuttavia, si badi che l’interposizione fittizia nella persona del socio (cd. “socio apparente”) potrebbe celarsi non solo dietro una società, ma anche dietro una persona fisica.
3. Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve ritenersi corretta l’iscrizione nell’elenco delle STA, di una società in accomandita semplice in cui i soci accomandanti siano, anziché persone fisiche, società a responsabilità limitata, e purché ciò avvenga nel rispetto del limite dei 2/3 del capitale sociale che rimane in capo ad avvocati iscritti all’Albo ex art. 4-bis, comma 2, L.P., in qualità di soci accomandatari.

Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 marzo 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 19 Marzo 2021
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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