Il COA di Siracusa formula quesito in merito agli effetti del mancato invio del modello 5. Chiede di sapere, in particolare, quale sia la natura – e cioè amministrativa ovvero disciplinare – della sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, nel caso in cui se ne ritenga la natura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 c. 4 della sopraggiunta L. 247/2012.

Chiavi di ricerca:
- numero: 43
- anno: 2022
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Siracusa formula quesito in merito agli effetti del mancato invio del modello 5. Chiede di sapere, in particolare, quale sia la natura – e cioè amministrativa ovvero disciplinare – della sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, nel caso in cui se ne ritenga la natura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 c. 4 della sopraggiunta L. 247/2012.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 17 Ottobre 2022
Prassi: pareri CNF

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