Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se la disposizione di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) a mente della quale la cancellazione d’ufficio del praticante può essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” si applichi anche ai tirocini iniziati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione.

A quesito analogo aveva dato risposta il parere n. 42/2021, in risposta a quesito del COA di Palermo relativo alla possibilità di rilasciare il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12, anche una volta decorso il termine di sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b). Nel parere si legge che: “ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d.m. n. 70/2016, ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del regolamento “continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”. Pertanto, non si applica a detti tirocinanti il termine di sei anni per la richiesta del certificato, di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge professionale, riferito unicamente ai tirocini soggetti alla nuova disciplina”.
Se ne desume che i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina possano rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica.

Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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