Il COA di Siracusa formula quesito in merito agli effetti del mancato invio del modello 5. Chiede di sapere, in particolare, quale sia la natura – e cioè amministrativa ovvero disciplinare – della sospensione di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, nel caso in cui se ne ritenga la natura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 50 c. 4 della sopraggiunta L. 247/2012.

L’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980 prevede che “l’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
Dalla lettura della disposizione si evince che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare – procedono in parallelo. Anzitutto, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, infatti, il COA è tenuto a valutare il comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare: a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 247/12 e del nuovo procedimento disciplinare, tale adempimento non potrà che consistere nella segnalazione al competente CDD. La disposizione prosegue poi affermando che “in ogni caso” la perdurante omissione – così come la mancata rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida vengano autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.
Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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