Il COA di Roma formula sei distinti quesiti inerenti il Regolamento n. 6 /2014 sulla Formazione Continua, così come modificato nella seduta del 30 luglio 2015 (e da ultimo nella seduta del 19 febbraio 2016).

La Commissione ha richiesto parere preventivo alla Commissione Formazione, al quale si conforma.
La risposta è pertanto resa nei termini seguenti.
Sui quesiti (i) e (ii) (possibilità di considerare alla stregua di eventi formativi della durata di una intera o di mezza giornata” anche gli eventi di almeno 4 o 2 ore collocati a cavallo della pausa pranzo)
La nuova legge professionale n. 247/2012 ha stabilito all’art. 11 comma 3 il superamento del previgente sistema dei crediti formativi, sistema che valutava in termini orari il peso formativo delle singole iniziative, mediante l’equivalenza 1 ora = 1 credito.
A seguito di tale disposizione, e del Regolamento sulla Formazione Continua, la durata di un evento è divenuto meramente uno dei vari criteri per valutare l’evento formativo (art. 21 Reg. 6/2014). Non sono previsti limiti di durata dell’evento che, come accade più frequentemente nella Formazione a distanza, può essere anche assai breve. L’espressione “mezza giornata (mattina o pomeriggio)” va intesa come impiego di parte del tempo della giornata (intera). Assumendo che la durata della giornata (intera) lavorativa è di otto ore effettive, l’evento di mezza giornata è quello la cui durata è inferiore o pari alle quattro ore, mentre l’evento di giornata intera quello la cui durata complessiva, pause escluse, supera le quattro ore. Non sussistono vincoli riferiti allo svolgimento dell’evento in una fascia oraria particolare, per cui eventi collocati nella fascia oraria intermedia tra la mattina ed il pomeriggio – cosiddetta “pausa pranzo” – , così come eventi collocati, ad es., nella fascia serale o dopo cena, rientrano nella categoria di cui all’art. 20 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) ove siano di durata effettiva complessiva inferiore o pari alle quattro ore.
Sul quesito (iii) (inizio del nuovo triennio di formazione per gli avvocati iscritti al COA di Roma)
Il quesito viene inteso come richiesta di modificare la decorrenza degli effetti del Regolamento per il COA di Roma, in considerazione di difficoltà oggettive e logistiche che impediscono al COA di garantire ai propri iscritti una sufficiente offerta formativa, e di una pregressa delibera dello stesso COA, con la quale è stato ridotto il numero di crediti formativi da conseguirsi nel triennio pendente alla data di pubblicazione del Regolamento (2014 / 2016) dagli iscritti al COA di Roma, motivata dalle predette difficoltà oggettive e logistiche.
La fonte del potere regolamentare del C.N.F. in materia di formazione continua è di natura statuale, e consta nell’art. 11 comma 3 della L. 247/2012 . Il Regolamento 6/2014 costituisce quindi fonte secondaria che integra il precetto normativo di fonte primaria.
L’art. 26 Reg. 6/2014 stabilisce che il regolamento stesso entra in vigore il 1° gennaio 2015 ed esso vale per tutti i soggetti all’obbligo formativo, così come individuati all’art. 6 del Regolamento, senza che possa prevedersi, da parte del C.N.F., un trattamento differenziato tra iscritti ad un Consiglio dell’Ordine territoriale rispetto ad un altro.
La questione può invero trovare composizione ove, in considerazione della eccezionale numerosità degli iscritti, si preveda la possibilità di recuperare i minori crediti acquisiti nel triennio, nel triennio successivo.
Sul quesito (iv) (possibilità per i COA con più di 20.000 iscritti di ridurre il numero dei CF da conseguirsi nel triennio)
Non è previsto normativamente, né ai sensi del Regolamento 6/2014, che il Consiglio Nazionale Forense possa prevedere regole differenti per i soggetti all’obbligo formativo. Per altro, il principio della libertà di formazione sancito dall’art. 7, consente a ciascun iscritto di scegliere liberamente le attività formative proposte sul territorio italiano ed europeo, secondo la metodologia più consona, anche a distanza, e finanche tramite autoformazione (art. 13 Reg. 6/2014), sopperendo in tal modo alla eventuale carenza di offerta formativa in aula nel foro di appartenenza.
Sul quesito (v) (Piano Offerta formativa)
La ratio dell’art. 23 del Reg. 6/2014 che disciplina il Piano di Offerta Formativa, deve essere intesa alla luce dell’art. 35 comma 1 lett. f) della L. 247/2012 che attribuisce al CNF il compito di promuovere l’attività di coordinamento e di indirizzo dei COA al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, unitamente all’obiettivo di veicolare la conoscenza dell’offerta formativa anche al di fuori del territorio in cui è organizzata, onde favorire lo scambio e la disponibilità di offerta, alleggerendo gli oneri per i COA in difficoltà.
Il comma 1 dell’art. 23 va nella direzione di sollecitare la programmazione da parte dei COA che, monitorando periodicamente l’offerta e la fruizione da parte degli iscritti, possono calibrare l’offerta formativa secondo il fabbisogno. Non vi sono prescrizioni circa le modalità della programmazione, né obblighi in punto di predisposizione di un Piano di offerta dettagliato. Tant’è che l’invio del POF al CNF è facoltativo e finalizzato alla diffusione dell’informazione sull’offerta formativa tramite i canali del CNF.
Al fine dell’esercizio, da parte del CNF, dei compiti di cui all’art. 35 comma 1 lett f) L 247/2012, è invece rilevante l’invio della relazione conclusiva annuale ove richiesta.
Sul quesito (vi) (Compensazione crediti nel triennio)
L’indicazione di crediti formativi minimi da conseguire annualmente è posta al fine di evitare di concentrare l’adempimento dell’obbligo nel corso di un periodo ristretto, cosa che si porrebbe in contrasto con il concetto stesso di formazione continua quale processo di costante accrescimento culturale e professionale. La compensazione tra crediti conseguiti in eccesso rispetto ai minimi annuali e crediti conseguiti in misura inferiore, è consentita nei modi e nei termini di cui all’art. 12 comma 5. L’esclusione della compensazione in materia di deontologia ed etica professionale mira a far sì che ogni iscritto consegua almeno tre crediti formativi annui in tale materia. Nulla vieta che i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie deontologiche nel corso di un anno formativo, possano essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell’annualità consecutiva, fermo restando l’obbligo di conseguire almeno tre crediti in deontologia ed etica professionale anche in tale annualità.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 16 marzo 2016, n. 38

Quesito n. 144, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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