Il COA di Macerata chiede se la decorrenza della abilitazione al patrocinio provvisorio ai fini della sua durata nel tempo, nel caso in cui il praticante dopo l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di fatto non abbia mai iniziato il tirocinio, possa essere fatta decorrere dall’inizio di fatto della pratica, anziché dal primo giorno del secondo anno dall’iscrizione.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare confermando in tutto il proprio parere n. 9 del 20 febbraio 2008. Infatti, il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di consentire al praticante l’esercizio della professione forense in deroga al precetto costituzionale contenuto nell’art. 33, che impone il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione; ma quello di consentire a chi voglia intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata preparazione anche attraverso il temporaneo patrocinio: e questo in via eccezionale, entro precisi limiti di tempo, valore e materia (si vedano, tra le tante, CNF n. 28/1995; n. 153/1999; n. 5/2007). La durata dell’abilitazione, qualsiasi sia la data della sua decorrenza, si compirà dunque allo scadere del sessennio dal giorno della iscrizione nel Registro dei Praticanti.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 37

Quesito n. 134, COA Macerata

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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