Il COA di Chieti chiede se l’Abogado, iscritto nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti ai sensi dell’art. 3 della direttiva 98/5 C.E possa chiedere la sospensione volontaria dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 96/2001 l’Avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al R.D.L 1578/33 (ora L. 247/2012) secondo le modalità previste dal decreto medesimo.
Il successivo art. 12 del Decreto 96/2001 prevede, al comma 1, che l’avvocato stabilito possa essere dispensato dalla prova attitudinale ai fini del passaggio come integrato all’Albo Ordinario allorché provi di avere esercitato la professione in Italia per almeno tre anni, in modo effettivo e regolare inteso, secondo la previsione del comma 2, come esercizio dell’attività professionale reale e senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Prevede ancora la norma che, ove gli eventi interruttivi siano di altra natura, l’attività svolta dovrà essere verificata nella sua effettività e regolarità -in assenza di altre ragioni ostative- ove svolta per tre anni effettivi sottraendo, quindi, dal computo il periodo di interruzione, cui può essere parificata la richiesta di sospensione.
Ne consegue che è possibile che l’avvocato iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti chieda la sospensione volontaria ai sensi dell’art 20 comma 2 della L 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l’esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 16 marzo 2016, n. 39

Quesito n. 146, COA di Chieti

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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