Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Il comma 2, lettera a) dell’articolo 48 del Codice deontologico configura una esplicita deroga al divieto di produzione della corrispondenza – anche qualificata come riservata – intercorsa tra colleghi qualora la medesima “costituisca perfezionamento e prova di un accordo”.
Per come descritta nel quesito, la fattispecie sembrerebbe dunque attagliarsi alla previsione testé richiamata. La lettera a) del comma 2 si limita infatti a menzionare il contenuto della corrispondenza, e non già la finalità della produzione in giudizio, fermo restando che – come ritenuto nel parere n. 54/2019 – “la producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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