Il COA di Grosseto chiede di sapere quale numero di udienze debba essere indicato dai praticanti ai fini della convalida della pratica forense in relazione al primo semestre del 2021 o – in alternativa – quali modalità alternative di partecipazione possano essere indicate, attese le difficoltà di partecipazione alle udienze medesime legate al perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si rinvia al riguardo alla risposta che il Consiglio nazionale forense, con delibera assunta nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020, ha reso su quesito del COA di Trapani, che qui integralmente si trascrive:

“Il COA Trapani chiede se possa ritenersi utilmente valida ai fini della pratica forense, in alternativa ed in equivalenza alla partecipazione all’udienza ordinaria, l’eventuale attestazione da parte dell’avvocato di partecipazione del proprio tirocinante alla redazione dell’atto processuale, che ogni dominus potrebbe apporre in calce alle note scritte depositate per l’udienza cartolare.
Pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un’attività alla quale il tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale di udienza e pertanto la risposta al quesito può essere positiva, anche alla luce del fatto che, a fronte del periodo emergenziale tuttora in corso, si svolgono udienze in numero estremamente ridotto rispetto all’ordinario.
Non può comunque non considerarsi in questa sede che la previsione di cui all’art. 6, comma 3 del D.L. 08/04/2020, n. 22 – la quale ha disposto che il semestre di pratica forense all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, è da considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo – debba essere estesa anche al periodo successivo all’undici maggio 2020, in quanto l’attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l’acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante.”

Si ritiene pertanto che rientri nella discrezionalità del COA, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la decisione di convalidare eccezionalmente il primo semestre del 2021 in deroga rispetto a quanto stabilito dall’articolo 8 del d.m. n. 70/2016, ove si siano verificati, nel circondario, episodi di rinvio di udienze o comunque gravi difficoltà nella partecipazione alle medesime in considerazione dell’emergenza sanitaria.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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