L’avvocato è da prosciogliere dall’addebito quando le incertezze e le imprecisioni del teste, unica fonte di prova, impediscono all’organo deliberante il conseguimento senza riserve del convincimento circa la responsabilità dell’incolpato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 17 settembre 1990). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 11 giugno 1992, n. 74