Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Incidente di esecuzione – Modalità di esecuzione della sospensione – Inammissibilità.

La funzione giurisdizionale attribuita al C.n.f. riguarda la cognizione in sede di gravame dei ricorsi proposti avverso le delibere assunte dai Consigli circondariali in materia di tenuta degli albi, in materia disciplinare e avverso al diniego del certificato di compiuta pratica, nonché il controllo della correttezza delle operazioni per l’elezione dei Consigli circondariali e l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri membri. Esula pertanto dalle funzioni del C.n.f. il ricorso il cui oggetto, un incidente di esecuzione, non rientra in alcuna delle tassative ipotesi previste dalla legge. (Dichiara inammissibile ricorso contro Consiglio Ordine Firenze, 26 gennaio 1989 e 8 ottobre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 11 giugno 1992, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 11 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 08 Ottobre 1989
Giurisprudenza CNF

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