Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento per le prestazioni svolte – Pagamento di prestazioni ancora da svolgere attraverso la differenza di valore fra due beni immobili fra loro permutati – Avvertimento.

Viene meno ai doveri di dignità e decoro professionale l’avvocato che pretenda il pagamento di compensi professionali attraverso la differenza di valore fra due beni immobili fra loro permutati, in contrasto con i necessari elementi di chiarezza che costituiscono il presupposto indispensabile per potersi considerare lecito tale pagamento; che inoltre pretenda di stipulare, contro la volontà del cliente, gli atti notarili oggetto della permuta prima dell’inizio del processo penale, quando, non essendo ancora venuto ad esistenza il suo credito per prestazioni professionali, non potrebbe esserne certo il relativo ammontare (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 18 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 20 maggio 1992, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 20 Maggio 1992 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 18 Maggio 1990 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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