Si chiede (da parte del COA di Salerno) se un pubblico dipendente con la qualifica di dirigente possa essere iscritto nell’albo speciale degli avvocati di enti pubblici nel caso in cui egli sia adibito a funzioni di trattazione degli affari legali in aggiunta ad altri compiti. Si precisa anche che presso l’ente è istituito un ufficio legale denominato “avvocatura”.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

«Alla questione accennata si è già data risposta in passato in circostanze analoghe. Da ultimo ciò è avvenuto con il parere 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, nei quali si è chiarito che l’adibizione del pubblico dipendente all’ufficio legale dev’essere esclusiva, e che la commistione, anche temporanea, con funzioni non legali fa venir meno quella condizione di indipendenza nello svolgimento della rappresentanza legale che è essenziale connotato del professionista forense ancorché inquadrato con gli strumenti del lavoro pubblico».

Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 29 Gennaio 2009
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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